1. Il prefetto, anche su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, dispone la chiusura della piscina fino a tre mesi, nel caso di inosservanza delle norme di sicurezza di cui alla presente legge.
2. Qualora non diversamente disposto dalla legge regionale, la stessa sanzione di cui al comma 1 può essere applicata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, nel caso di violazione delle norme igienico-sanitarie.