Art. 12.
(Sanzioni).

      1. Il prefetto, anche su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, dispone la chiusura della piscina fino a tre mesi, nel caso di inosservanza delle norme di sicurezza di cui alla presente legge.
      2. Qualora non diversamente disposto dalla legge regionale, la stessa sanzione di cui al comma 1 può essere applicata con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta della competente azienda unità sanitaria locale, nel caso di violazione delle norme igienico-sanitarie.

 

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      3. Sono comunque fatte salve le responsabilità penali, civili ed amministrative, ai sensi delle vigenti norme.